Per il biennio 2019/2020 il portiere può andare in pensione con 67 anni e con almeno 30 anni di contributi. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. Secondo la Corte di Cassazione (20089/2018) l’art.24 comma 4, del d.lgs. 2001/2011, il datore di lavoro può concordare con il dipendente di continuare la prestazione lavorativa fino a 70 anni. E’ consigliabile attestare lo stato di salute del lavoratore attraverso una certificazione di un medico pubblico per dimostrare che si è ancora capaci di adempiere ai propri compiti. Il portiere, quindi, potrà scegliere di proseguire il contratto di lavoro (calcolando la pensione in base alla somma dei contributi, successivamente versati) oppure potrà andare in pensione al raggiungimento del settantesimo anno di età. Qualora, invece, il datore di lavoro voglia scindere il rapporto di lavoro, l’incarico può essere revocato senza motivazioni aggiuntive con il raggiungimento dell’età pensionabile con una semplice lettera di licenziamento entro i termini stabiliti dalla legge. I dipendenti che però possono usufruire di (quota 100) sono impossibilitati a far proseguire il contratto di lavoro, poiché per questa misura ha introdotto il divieto di cumulo del lavoro e della pensione.
Massimo Froncillo