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Stalking condominiale: quando si configura e come reagire.

E’ un argomento che suscita particolare interesse e,  di enorme
attualità, dal momento che, le liti condominiali, sono assai
frequenti, essendo possibile che si verifichino tra condomini,
conviventi sotto lo stesso tetto, diatribe e discussioni di ogni
genere.
Questo fenomeno non è mai stato oggetto di una specifica disciplina
normativa, ma è di creazione giurisprudenziale, perchè, proprio
riferendosi alla fattispecie di conio penale ( ossia l’art 612 bis che
sanziona gli ” atti persecutori “), con lo stalking condominiale ci si
sofferma su tutte quelle sistematiche vessazioni e soprusi subite da
un soggetto per opera del condominio, ente di gestione o astratto.
Talvolta anzi, le attenzioni moleste sono proprio rivolte nei
confronti dell’amministratore, che , a volte, polarizza le tensioni.
Dunque si parla di stalking condominiale , tutte le volte in cui “ il
condominio molesta, perseguita i vicini di casa con una serie di
azioni volte ad ingenerare il fondato timore per l’incolumità propria
o di un familiare, e lo stato di paura in cui versano porta alle
vittime un profondo turbamento, tale da costringerle a modificare le
loro abitudini di vita”.

Infatti la Corte di Cassazione- sezione penale- con la sentenza del
07.04.2011 n. 20895, ha introdotto, per la prima volta lo stalking
nell’ambito condominiale, dunque anche in un contesto particolare,
fuori da un contesto relazionale affettivo di tipo domestico, e, che
può essere consumato con minacce o molestie, e anche in numero
ridotto, ossia con episodi che possono essersi verificati anche solo “
due volte “.
Minacce o moleste a cui deve seguire uno stato di ansia e di paura, e
il cambiamento delle abitudini di vita
.
Altrimenti, in caso di mere minacce, si può semplicemente configurare
il reato di ” molestie condominiali per petulanza in danno di vicini,
in base agli artt. 81 e 660 cp, contestando una fattispecie meramente
contravvenzionale.
Casistica:
Ad esempio, la Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza della
Corte di Appello di Brescia ( sent. 2013 n. 39993) che ha condannato
per il reato di atti persecutori un fratello che insozzava
quotidianamente l’abitazione ed il cortile del germano,  gettando ogni
genere di rifiuti.
Ancora altro caso ( Cass. 2016 n. 26878) si è ritenuto lo stalking
condominiale (e la condanna ai sensi dell’art . 612 bis cp),
nell’ipotesi di un condomino che esasperava il vicino, inducendolo ad
assumere terapie tranquillanti,  e, ad assentarsi dal luogo di lavoro,
provocandogli un continuo stato di ansia che gli rendeva impossibile
la conduzione normale e serena della propria vita.
Sono, invece , stati condannati solo per semplici ”  molestie ” ( art
660 cp), due coniugi che, a causa di dissapori con il sottostante
titolare di un panificio, lo costringevano a subire molestie, gettando
fuori all’ingresso del  suo negozio, materiali di scarto dal piano
superiore, così da arrecare danno all’immagine e al decoro e
all’igiene del negozio stesso ( sent,. Cass 14.03.2013 n. 11998).
Procedibilità:
Con particolare riguardo alla querela, la vittima di stalking può
proporre la denuncia/querela in un termine più lungo, pari a sei mesi
dalla data del fatto o dell’ultimo episodio di molestie, se le stesse
si articolano in un arco di tempo, come avviene per i reati in materia
di violenza sessuale, proprio in considerazione delle difficoltà che
la vittima può incontrare nel denunciare il proprio persecutore.
Inoltre, prima di depositare la querela, la vittima di stalking può
rivolgersi all’Autorità di PS e fare richiesta ” ammonimento”, nei
confronti dell’autore della condotta persecutoria, che verrà trasmessa
al Questore.
Infatti, qualora il Questore la ritenga fondata, convocherà il
persecutore, diffidandolo a tenere una condotta conforme a legge, e
qualora questi continuerà imperterrito nel comportamento persecutorio,
il reato ex art 612 bis cp, potrà in caso di condanna, subire un
aumento di pena, e la procedibilità sarà d’ufficio, non essendo più
necessaria la querela da parte del danneggiato.

Avv Paola Di Bonito
Giudice Onorario del Tribunale di Santa Maria C.V.

Pic by avv Carlo Maggio

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