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Separazione ed assegnazione della casa coniugale in comproprietà con terzi.

Il caso: In fase di separazione consensuale, il giudice assegna la casa coniugale alla moglie collocataria del figlio minore. L’appartamento, tuttavia, è in comproprietà del marito e di due fratelli. Successivamente in sede di divorzio, i fratelli rivendicano il diritto di proprietà pro-quota sull’immobile.
In sede di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento tipico del diritto di famiglia ma non è in alcun modo assimilabile ad un diritto reale (Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2011 n. 8361). E’ infatti, una misura adatta a salvaguardare e assicurare l’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare.
In tal caso, tuttavia, i comproprietari, a seguito di questi provvedimenti, subiscono, la limitazione d’uso conseguente all’assegnazione della casa. Tale provvedimento è opponibile, senza trascrizione, per 9 anni dalla data dell’emissione (Cass. civ., S.U., 26 luglio 2002, n. 11096) e, oltre i nove, se trascritto (Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2009, n. 20144).

In tale ipotesi quindi il diritto di assegnazione alla moglie, potrà essere revocato solo ed esclusivamente se verranno meno i presupposti che hanno fino ad ora determinato il Tribunale nell’emettere tale provvedimento.

Avv. Alessia Smaldino

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