Mercoledì scorso il Governo ha approvato il “decreto rilancio”, un nuovo decreto legge finalizzato a contenere la crisi economica causata dall’epidemia. Sono stati stanziati 55 miliardi di euro in aiuti ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Il decreto contiene nuove misure per la cassa integrazione, per gli aiuti ai lavoratori autonomi e per il sostegno alle imprese, compresi versamenti a fondo perduto.
Per quanto riguarda le imprese ed i professionisti il nuovo decreto prevede la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta per l’affitto di immobili non abitativi con beneficio pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Il beneficio è invece del 30% nel caso di affitto d’azienda.
A differenza del precedente bonus, il nuovo prevede:
- Un periodo di copertura di tre mesi (marzo, aprile e maggio);
- E’ cedibile a terzi quali banche ed intermediari finanziari;
- E’ accessibile per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
- Non sono previsti limiti di fatturato per le strutture alberghiere;
- Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il diritto matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta dell’anno precedente.
Potranno beneficiarne coloro che hanno contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati, quindi per immobili con categoria catastale C1:
– ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistico;
– all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
Tuttavia, il credito d’imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).
Avv. Alessia Smaldino