Così come più volte specificato dalla Cassazione: tutti i condomini devono partecipare agli interventi di manutenzione secondo i millesimi di proprietà ed in ragione dell’utilità che ne traggono. In particolare, secondo il disposto del terzo comma dell’art. 1123 c.c.: “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
In particolare, l’impianto fognario rientra tra quei beni comuni di cui il singolo condomino è proprietario in proporzione al valore del suo immobile, così come indicato nella tabella millesimale A e le spese per la conservazione andranno ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà (Cass. Civ. n. 11423/1990; n. 13160/1991).
Per tali motivazioni, secondo quanto disposto dall’art.1117 n.3 c.c., “le spese per la riparazione dei canali di scarico dell’edificio in condominio che,ai sensi dell’art. 1117 n. 3 c. c., sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano versoi i singoli appartamenti” (Cass. Civ. 12894/1995). L’obbligo ricadrà quindi, esclusivamente nei confronti di tutti i condòmini interessati e non sarà a carico di tutti.
Eguale discorso per l’attività̀ legale, che genererà una spesa per il Condominio, che l’amministratore dovrà poi ripartire a carico dei condòmini applicando anche in questo caso l’art. 1123 c.c., per cui se il servizio prestato dal legale ha avuto ad oggetto un interesse per l’intero condomìnio come, ad esempio, nel caso in una controversia avente ad oggetto il tetto che serve da copertura a tutti i condòmini, la spesa degli onorari sarà̀ sostenuta in ragione dei valori delle proprietà̀ di tutti i condòmini stessi (art. 1123 primo comma c.c.). Qualora invece, la controversia abbia riguardato sili una parte del condominio, in questo caso sarà sostenuta solo dai condòmini interessati, tenendo conto delle loro quote millesimali (art. 1123 terzo comma c.c.), in virtù del legame di accessorietà che intercorre tra la proprietà esclusiva, la parte comune ed il diritto controverso.
Avv. Alessia Smaldino