La massima: La comunicazione fatta dall’amministratore di Condominio al singolo condominio, non ha natura diffamatoria, essendo stata effettuata solo al fine di rendere noti i punti dell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale. Nel caso di specie, l’amministratore si è limitato ad indicare nella convocazione che si sarebbe discusso del compenso spettante allo studio legale che aveva curato la redazione della denuncia nei confronti dei due avvocati.
Secondo la Cassazione, quindi, non vi è offensività nella comunicazione effettuata dall’amministratore che ha il dovere di informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse e in danno agli avvocati. Alla luce di ciò la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
Avv. Alessia Smaldino
Cass. pen., sez. V, sent. 15 novembre 2019 (10 aprile 2020), n. 11916