Nell’assemblea condominiale, ogni condomino può delegare un’altra persona, anche del tutto estranea al condominio, affinché la rappresenti in assemblea, purché però la delega risulti da atto scritto.
Nell’ipotesi in cui sia il coniuge a delegare, non vi è un automatico potere di rappresentanza, ma anche in questo caso, è necessaria una regolare delega scritta.
Diverso è il caso se il coniuge è anche comproprietario dell’unità immobiliare, la giurisprudenza sulla questione non ha assunto un’unanimità di vedute.
Ed invero, parte della giurisprudenza sostiene che il coniuge comproprietario sia rappresentante per legge e pertanto, non sia necessaria alcuna delega scritta al momento della partecipazione in assemblea. Secondo questo orientamento, nell’ipotesi di eventuali contrasti tra marito e moglie, gli stessi, verrebbero risolti tra di loro. Ai fini dell’assemblea condominiale, viene considerato valido, il voto espresso dal coniuge che ha partecipato e che ha dichiarato di essere il rappresentante della comunione.
Un diverso orientamento sostiene che, poiché la legge chiede la delega scritta per ogni persona che ne sostituisca un’altra in assemblea, tale regola varrebbe anche per il coniuge comproprietario, il quale quindi dovrebbe esibire regolare delega oppure altro documento che attesti la scelta dei comproprietari di dare l’incarico a uno di essi.
Alla luce delle considerazioni su esposte, premesso che solo uno dei coniugi può partecipare e votare in assemblea, quale rappresentante della comunione, si ritiene che il coniuge abbia sempre bisogno della delega scritta. A tali conclusioni si giunge in considerazione del fatto che, qualora il coniuge non sia proprietario, avrà bisogno della delega per poter partecipare, poiché in caso contrario sarebbe un estraneo privo di qualsiasi legittimazione.
Nell’ipotesi in cui sia invece, comproprietario, sarebbe comunque opportuno munirsi di delega o di altro documento scritto che comprovi la scelta del delegato a farsi rappresentare nella comunione.
Trib. Roma, sent. n. 23028 dell’11 dicembre 2017.
Art. 67 disp. att. cod. civ.
Avv. Alessia Smaldino