E’ un argomento che suscita particolare interesse e, di enorme attualità, dal momento che, le liti condominiali, sono assai frequenti, essendo possibile che si verifichino tra condomini, conviventi sotto lo stesso tetto, diatribe e discussioni di ogni genere. Questo fenomeno non è mai stato oggetto di una specifica disciplina normativa, ma è di creazione giurisprudenziale, perchè, proprio riferendosi alla fattispecie di conio penale ( ossia l’art 612 bis che sanziona gli ” atti persecutori “), con lo stalking condominiale ci si sofferma su tutte quelle sistematiche vessazioni e soprusi subite da un soggetto per opera del condominio, ente di gestione o astratto. Talvolta anzi, le attenzioni moleste sono proprio rivolte nei confronti dell’amministratore, che , a volte, polarizza le tensioni. Dunque si parla di stalking condominiale , tutte le volte in cui “ il condominio molesta, perseguita i vicini di casa con una serie di azioni volte ad ingenerare il fondato timore per l’incolumità propria o di un familiare, e lo stato di paura in cui versano porta alle vittime un profondo turbamento, tale da costringerle a modificare le loro abitudini di vita”. Infatti la Corte di Cassazione- sezione penale- con la sentenza del 07.04.2011 n. 20895, ha introdotto, per la prima volta lo stalking nell’ambito condominiale, dunque anche in un contesto particolare, fuori da un contesto relazionale affettivo di tipo domestico, e, che può essere consumato con minacce o molestie, e anche in numero ridotto, ossia con episodi che possono essersi verificati anche solo “ due volte “. Minacce o moleste a cui deve seguire uno stato di ansia e di paura, e il cambiamento delle abitudini di vita. Altrimenti, in caso di mere minacce, si può semplicemente configurare il reato di ” molestie condominiali per petulanza in danno di vicini, in base agli artt. 81 e 660 cp, contestando una fattispecie meramente contravvenzionale. Casistica: Ad esempio, la Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Brescia ( sent. 2013 n. 39993) che ha condannato per il reato di atti persecutori un fratello che insozzava quotidianamente l’abitazione ed il cortile del germano, gettando ogni genere di rifiuti. Ancora altro caso ( Cass. 2016 n. 26878) si è ritenuto lo stalking condominiale (e la condanna ai sensi dell’art . 612 bis cp), nell’ipotesi di un condomino che esasperava il vicino, inducendolo ad assumere terapie tranquillanti, e, ad assentarsi dal luogo di lavoro, provocandogli un continuo stato di ansia che gli rendeva impossibile la conduzione normale e serena della propria vita. Sono, invece , stati condannati solo per semplici ” molestie ” ( art 660 cp), due coniugi che, a causa di dissapori con il sottostante titolare di un panificio, lo costringevano a subire molestie, gettando fuori all’ingresso del suo negozio, materiali di scarto dal piano superiore, così da arrecare danno all’immagine e al decoro e all’igiene del negozio stesso ( sent,. Cass 14.03.2013 n. 11998). Procedibilità: Con particolare riguardo alla querela, la vittima di stalking può proporre la denuncia/querela in un termine più lungo, pari a sei mesi dalla data del fatto o dell’ultimo episodio di molestie, se le stesse si articolano in un arco di tempo, come avviene per i reati in materia di violenza sessuale, proprio in considerazione delle difficoltà che la vittima può incontrare nel denunciare il proprio persecutore. Inoltre, prima di depositare la querela, la vittima di stalking può rivolgersi all’Autorità di PS e fare richiesta ” ammonimento”, nei confronti dell’autore della condotta persecutoria, che verrà trasmessa al Questore. Infatti, qualora il Questore la ritenga fondata, convocherà il persecutore, diffidandolo a tenere una condotta conforme a legge, e qualora questi continuerà imperterrito nel comportamento persecutorio, il reato ex art 612 bis cp, potrà in caso di condanna, subire un aumento di pena, e la procedibilità sarà d’ufficio, non essendo più necessaria la querela da parte del danneggiato. Avv Paola Di Bonito Giudice Onorario del Tribunale di Santa Maria C.V. Pic by avv Carlo Maggio |