Con la recentissima sentenza in commento, la Corte di Giustizia Europea ha accolto l’orientamento, già espresso dalla Corte di Cassazione Italiana, con il quale è stata attribuita la qualifica di “Consumatore”, ai sensi del D.lgs 205/06, al condominio inteso quale ente di gestione. A ben vedere l’art 3 comma 1 lettera a), del D.lgs 205/06 (codice del consumo), sembrerebbe escludere tale possibilità quando afferma: “Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività’ imprenditoriale ((commerciale, artigianale )) o professionale eventualmente svolta;”.
Il condominio, per ovvie ragioni, non è una persona fisica e pertanto letteralmente non dovrebbe poter essere considerato consumatore.L’esperienza, soprattutto degli amministratori di condominio, dice invece il contrario.
Quando infatti l’amministratore contratta per conto dei condomini con soggetti imprenditori o professionali (si pensi al caso dei contratti per le utenze o degli appalti con grosse società) si trova in situazione del tutto analoga a quella di un qualsiasi privato cittadino – consumatore.
Questo è il ragionamento seguito prima dalla Corte di Cassazione italiana con numerose sentenze (tra le tante: Cass. 22 maggio 2015, n. 10679; Cass. 12 gennaio 2005, n. 452 e Cass. 24 luglio 2001, n. 10086) ed ora avallato dalla Corte di Giustizia Europea con la decisione .
Pertanto,nonostante la mancanza del requisito della natura di persona fisica (o giuridica) in capo al condominio, la tutela approntata per i consumatori può trovare applicazione anche in favore dell’ente di gestione “condominio”.
Tale decisione, seppure riferita all’applicazione del codice del consumo, rappresentando un precedente interpretativo di altissimo valore, del quale la Giurisprudenza dovrà tenere conto, fa rientrare il condominio nella categoria di “consumatore” con il vantaggio della applicazione, in suo favore, del Codice del Consumo e delle forme di maggior tutela ivi previste.Detto ciò, se ne potrebbe trarre una ulteriore interessantissima conseguenza, seppur dai risvolti pratici probabilmente molto limitati. La qualifica di consumatore riconosciuta al Condominio nell’ambito del codice del consumo, può essere estesa ad altre norme previste esplicitamente per tutelare il consumatore?
Ponendo tale quesito ci si intende riferire all’art. 2 lettera e) della L. 14/19 (codice della crisi di impresa) che dovrebbe entrare in vigore dal 15 agosto 2020, ove testualmente si legge la seguente definizione: “e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività’ imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società’ appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.
Allo stato non sono noti precedenti, ma Tutela Condomini, nello sforzo di fornire un servizio massimamente completo ai propri assistiti, avendo nel suo staff professionisti abilitati quali Gestori della Crisi da sovraindebitamento, non esclude che la questione possa porsi anche all’atto pratico, almeno per i condomini in cui tutti condomini rivestano la qualifica di consumatori e possano essere ammessi alla procedura. Tale riflessione è supportata dal fatto che i condomini spesso stipulano contratti di finanziamento con enti bancari per l’esecuzione di lavori straordinari e possono trovarsi gravemente indebitati ed in difficoltà finanziaria qualora si verifichino ipotesi patologiche tutt’altro che rare (amministratore infedele che sottrae fondi alla cassa, crisi generalizzate di liquidità come nel presente caso covid-19, imprese appaltatrici inadempienti, ecc.) ed in considerazione della sempre maggiore propensione all’indebitamento della società e quindi anche dei condomini quali enti di gestione.
Avv. Carlo Maggio