Secondo la riforma avvenuta nel 2013 e del successivo decreto ministeriale n.140 del 2014, l’amministratore di condominio deve possedere determinati requisiti, relativi alla sua formazione e alla sua professionalità. In particolare:
aver conseguito un diploma di scuola secondaria;
aver frequentato un corso di formazione iniziale;
seguire continui e costati corsi di aggiornamento;
godere dei diritti civili e dei requisiti di onorabilità.
In relazione a questo ultimo requisito, l’amministratore di condominio, al momento della nomina non deve essere sottoposto a misure di prevenzione, ovverosia non deve essere interdetto o inabilitato, e il suo nome non deve risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari. Inoltre, egli non deve aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commissiona la pena della reclusione da un minimo di due a un massimo di cinque anni.
In tema di “requisiti professionali“ sono invece previste delle eccezioni.
Gli amministratori, che sono anche condomini dell’edificio, sono esonerati dall’obbligo di possedere un diploma di scuola secondaria superiore e anche dal corso di formazione iniziale, periodica e continua.
Per gli amministratori che, invece, hanno esercitato la professione per almeno un anno, nell’arco temporale di tre anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di riforma del condominio (nel triennio che va dal 18 giungo 2010 al 18 giugno 2013) sono esentati dall’obbligo di diploma di scuola secondaria e superiore e anche dal corso di formazione iniziale, ma hanno l’obbligo della formazione periodica annuale. In tali casi, sarà necessario dimostrare la reale prestazione svolta (ad esempio, allegando idonea documentazione, come le convocazioni assembleari).
Avv. Alessia Smaldino